null Superbonus 110%: chiarimenti sul calcolo relativo al numero delle unità immobiliari e ai limiti di spesa

31 maggio 2022

SUPERBONUS

L’agevolazione del superbonus spetta anche se gli interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico sono realizzati su edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 298 del 25 maggio 2022.

Nel caso di interventi antisismici, inoltre, l’Agenzia chiarisce che il limite di due unità non sussiste, in quanto l’unico requisito richiesto dalla norma è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Tra gli altri aspetti esaminati nella risposta all’interpello, c’è il calcolo dei limiti di spesa degli interventi antisismici trainanti. A tal proposito viene ricordata la circolare 30/E del 2020 in cui viene chiarito che, conformemente a quanto previsto per l'ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.