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Superbonus 110% per le aree terremotate: il MEF chiarisce su sconto in fattura e cessione del credito

Il Ministero dell’economia e delle finanze, in risposta a un’interrogazione presentata in Commissione Finanze alla Camera sull'applicazione del “Superbonus 110%” nei territori colpiti da eventi sismici, ha chiarito le modalità per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito alla luce delle recenti modifiche normative.
La questione riguarda, in particolare, l’interpretazione della deroga prevista dall’art. 2, comma 3-quater del decreto-legge n. 11/2023, che consente di continuare a beneficiare delle opzioni per il Superbonus in relazione a immobili danneggiati da terremoti a partire dal 2009.
Il Ministero ha chiarito che:
•    è possibile usufruire delle opzioni anche in caso di rinuncia successiva alla richiesta di contributo per la ricostruzione, purché la richiesta sia presentata prima del 30 marzo 2024;
•    per le richieste di contributo, presentate dal 30 marzo 2024, le opzioni sono ancora ammesse solo se entro il 29 marzo erano state soddisfatte determinate condizioni tecniche (CILA, titolo abilitativo, delibera condominiale);
•    è inoltre prevista una deroga per specifici eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) avvenuti tra il 6 aprile 2009 e il 24 agosto 2016, con un tetto di spesa di 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni riservati al sisma del 2009.