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Il nuovo obbligo normativo introdotto dal Dl 39/2024 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, richiede, per un’esigenza di completezza di informazioni, che, per tutti i progetti non ancora conclusi alla data del 1° gennaio 2024, siano caricate sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche le asseverazioni dei progettisti anche se prodotte in anni passati.
Non sono ammesse modalità di trasmissione dei dati diverse da quelle previste dal Dpcm del 17 settembre 2024.
Il Portale, in linea con il Dl 39/2024, consente di associare più riferimenti catastali ad una sola pratica.
L’obbligo deriva dal disposto congiunto dei commi 2 e 3 dell’articolo 3 del Dl 39/24. In particolare, si prevedono un obbligo di trasmissione di informazioni inerenti agli interventi agevolati (comma 2), in parte rilevati al momento della progettazione, e una tempistica per il conferimento, che prevede (comma 3):
“Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:
- che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.”
Dal 16 settembre 2025, è attiva la nuova sezione dedicata ai professionisti incaricati del collaudo statico.
I dati vanno sempre inseriti comprensivi di IVA.
Il Portale, in linea con il Dl 39 del 2024 consente di riferire a una sola pratica più riferimenti catastali.
Una scheda per ogni SAL emesso.
Sì, è sempre obbligatoria; la data di fine lavori nei primi SAL è ovviamente una data stimata e può essere modificata nei SAL successivi; nel SAL finale è la data reale di fine lavori.
Il PNCS considera come data di conclusione dei lavori quella di emissione del SAL finale, ossia quella indicata in fondo al modulo allegato B-1.
Sì, è sempre obbligatoria per gli interventi che abbiano almeno una spesa sostenuta nel 2024. Nel caso non si siano sostenute spese nel periodo dal 01/01/2024 al 30/03/2024, i campi vanno comunque valorizzati inserendo “0,00”.
Per ragioni di coerenza, la progettazione consegnata al PNCS deve essere conforme a quanto già consegnato agli Enti preposti. Per quanto riguarda le attestazioni (ad esempio quelle relative al possesso della polizza assicurativa) è necessario che fossero valide al momento dell’elaborazione e della consegna al Genio Civile e al Comune.
No, perchè il Portale non raccoglie i dati presenti nel modulo del SAL, ma la scheda di dati economici i cui contenuti fanno riferimento al SAL.
No, riporta una parte dei contenuti del SAL.
L'obbligo normativo riguarda le pratiche i cui lavori non sono stati terminati prima del 31 dicembre 2023.
La data di riferimento per definire l'applicazione dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 3 del DL 39 del 2024 coincide con la data di sottoscrizione del modulo allegato B1 relativo alla attestazione di ultimazione dei lavori, come previsto dal Dm 58 del 2017 e s.m.i., ossia quella indicata in fondo al modulo allegato B-1.
Nel caso in cui si ricada nell’obbligo normativo, si deve creare una “scheda dati economici” per ogni SAL emesso. Nel caso di specie, va prodotto un solo SAL.
In ciascuna scheda di dati economici si possono aggiungere più righe, distinte per anno e per tipologia di spesa, a seconda dell’esigenza dell'asseveratore.
Una volta che la scheda dati economici relativa al SAL 1 risulta nello stato "INVIATA", il sistema permetterà di creare una scheda per il SAL successivo (SAL 2 o SAL Finale), nella quale, per agevolare il Direttore dei lavori, verranno riportati in automatico i dati già dichiarati nel SAL precedente. Nel SAL corrente sarà possibile aggiornare i dati già inseriti o si potranno aggiungere nuove righe, al fine di completare la rendicontazione delle spese sostenute sino alla data di emissione del corrente SAL.
Le spese del 2024 vanno inserite normalmente nella tabella “Spese sostenute” (come quelle di qualsiasi altra annualità). Quando si registra una spesa relativa al 2024, il Sistema chiede anche di indicare separatamente la quota delle spese effettuate tra il 01/01/2024 e il 30/03/2024 (che può eventualmente essere pari a zero). Questa quota è semplicemente una parte delle spese totali del 2024 e non si somma a quelle già inserite.
Il Dl 39/2024 rende obbligatorio comunicare l’importo delle spese sostenute nel periodo 01/01/2024 – 31/03/2024.
L’inserimento sul Portale dell’asseverazione della progettazione (modulo allegato B) o del collaudo (modulo allegato B-2) deve essere conforme a quanto già consegnato agli Enti preposti. Per tal motivo, non vi è alcun obbligo di copertura assicurativa per le pratiche pregresse al momento della trasmissione al Portale.
L’intervento relativo al sismabonus si considera concluso con l’emissione del SAL finale; se oltre ad esso sono previsti interventi di efficientamento energetico con scadenza successiva, l’obbligo normativo si applica per il solo ecobonus secondo le regole e le modalità di trasmissione definite da ENEA. La stessa regola, con i dovuti distinguo, si applica nel caso di lavori per il sismabonus conclusi successivamente a quelli per l’ecobonus.
Devono essere indicati i codici fiscali di tutti i beneficiari, sia persone fisiche che persone giuridiche (es: C.F. del Condominio, per la imputazione del beneficio fiscale sulle parti comuni).
Il costo complessivo costituisce il costo complessivamente sostenuto per lavori e spese tecniche, mentre, la spesa ammissibile è relativa esclusivamente alla quota parte del costo complessivo agevolabile con il beneficio fiscale.
Nelle “Spese sostenute” vanno riportate tutte le spese sostenute dall’inizio dell’intervento fino alla data di emissione del SAL corrente, comprensive dunque delle spese dei SAL precedenti, con l’indicazione della tipologia e dell’anno di maturazione.
Nelle “Spese previste” vanno riportate tutte le spese che dovranno essere sostenute per il completamento dell’intervento, successivamente alla data di emissione del SAL corrente, con l’indicazione della tipologia e dell’anno di maturazione.
Conseguentemente, le “Spese previste” per il SAL finale devono risultare pari a “0,00”.
La pratica di progettazione (modulo allegato B) è regolarmente inviata quando lo stato risulta “FIRMATA”.
La scheda di dati economici e la scheda di collaudo (modulo allegato B-2) sono regolarmente inviate quando il loro stato risulta “INVIATA”.
La data di emissione è indicata in fondo al modulo allegato B-1 (asseverazione dello stato finale). La stessa data è presa a riferimento per determinare l’applicazione delle disposizioni normative di comunicazione dei dati economici sul PNCS.
L’obbligo normativo si applica in seguito all’emissione di un SAL o di un collaudo statico; in assenza dell’emissione di tali asseverazioni tale obbligo resta temporalmente indeterminato.
I dati ISTAT devono essere compilati nell’ordine gerarchico Regione, Provincia, Comune. Nel singolo campo, l'asseveratore può immettere il codice numerico (ISTAT) o il nome della Regione, Provincia, Comune interessati. Inserendo i primi caratteri, il Sistema suggerisce i valori disponibili.
Tecnici e Progettisti iscritti al CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), al CNG (Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati), al CNPI (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali), al CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) e al CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali).
Nell’area riservata ai tecnici e progettisti è possibile generare in formato digitale la dichiarazione di asseverazione relativa alla classificazione sismica dell’edificio (come da modulo allegato B del D.M. 329/2020) per richiedere la detrazione fiscale del sismabonus.
Attraverso l’autenticazione SPID e CIE.




